Il contratto d’inserimento
Il contratto di inserimento mira a inserire (o reinserire) nel mercato del lavoro alcune categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo a un determinato contesto lavorativo. Momento centrale del contratto è la redazione del piano di inserimento lavorativo, che deve garantire l'acquisizione di competenze professionali attraverso la formazione on the job.
Il contratto di inserimento sostituisce il contratto di formazione e lavoro (CFL) nel settore privato. Il Contratto di inserimento può essere applicato tra:
Lavoratori:
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persone di età compresa tra 18 e 29 anni
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disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni
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lavoratori con più di 50 anni privi del posto di lavoro
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lavoratori che intendono riprendere un'attività e che non hanno lavorato per almeno due anni
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donne di qualsiasi età che risiedono in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile (oppure quello di disoccupazione superiore del 10%)
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persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico
Datori di lavoro:
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enti pubblici economici, imprese e loro consorzi
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gruppi di imprese
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associazioni professionali, socio-culturali e sportive
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fondazioni
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enti di ricerca pubblici e privati
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organizzazioni e associazioni di categoria
Il datore di lavoro, per poter assumere con questo contratto, deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti.
Settori: il contratto può essere stipulato per tutte le attività e per tutti i settori, esclusa la Pubblica Amministrazione.
Durata: il contratto di inserimento va da 9 a 18 mesi, (fino a 36 mesi per gli assunti con grave handicap fisico, mentale o psichico). Non vanno conteggiati ai fini della durata i periodi relativi al servizio civile o militare e l'assenza per maternità. Non può essere rinnovato tra le stesse parti (ma si può stipulare un nuovo contratto di inserimento con un diverso datore di lavoro) e le eventuali proroghe devono comunque aversi nei limiti stabiliti (18 o 36 mesi).
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