Gli interventi di edilizia su immobili oggetti di tutela architettonica, storica o artistica (cioè protetti da specifico vincolo istituito con decreto ministeriale o comunque definiti “Bene Culturale” ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004) sono regolati dagli articoli 21 e 22 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)
L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su detti immobili riconosciuti come beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente responsabile della locale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo.
Il procedimento per il rilascio della suddetta autorizzazione è di esclusiva competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo. Pertanto, la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata direttamente alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo in Via degli Agostiniani n. 14 – Chieti, secondo forma e procedura stabilite dalla stessa.
La preventiva autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo costituisce parte integrante e sostanziale del titolo edilizio a sua volta necessario per l’esecuzione dei lavori.
Da qui si accede alla pagina che la locale Soprintendenza ha dedicato ai procedimenti amministrativi relativi all’attività di tutela sul patrimonio
Da qui si accede alla pagina che la locale Soprintendenza ha dedicato ai procedimenti amministrativi relativi agli interventi sui beni culturali e alla relativa modulistica necessaria per gli interventi da effettuare su immobili protetti da uno specifico vincolo monumentale.
Pagina aggiornata il 19/12/2025