Prima che si possa procedere con la registrazione occorre ottenere il parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (Decreto ministeriale 18/05/2007, art. 4). La commissione, anche avvalendosi di esperti esterni, deve:
- verificare l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione e sottoscritta da professionista abilitato oppure tramite apposita certificazione di un organismo di certificazione accreditato
- controllare il regolare funzionamento dell’attività e accertare l’esistenza di un verbale di collaudo redatto da un professionista abilitato oppure di un’apposita certificazione eseguita da un organismo di certificazione accreditato
- esprimere il proprio parere.
Se i requisiti tecnici sono soddisfatti l'attrazione sarà registrata e le sarà assegnata il codice identificativo.
I "teatri viaggianti" della Sezione III, i "circhi equestri" della Sezione IV e le "esibizioni moto-auto acrobatiche" della Sezione V devono essere verificati dalla commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo solo tramite l'idoneità della documentazione allegata alla domanda di registrazione (Decreto ministeriale 18/05/2007, art. 5-ter, così come modificato dal Decreto ministeriale 13/12/2012).
Marca da bollo | 16,00 € | |
Diritti di segreteria o istruttoria | 31,00 € |