Imposta di soggiorno

Imposta di soggiorno

L’imposta di soggiorno prevista dalle disposizioni di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” è stata istituita e contestualmente regolamentata dal Comune di Pescara con Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 19 aprile 2016 ed è applicata a decorrere dal 1 giugno 2016).  

Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Pescara. Per l’individuazione delle strutture ricettive occorre fare riferimento alla legislazione regionale vigente:

  • L.R. 28 APRILE 2000, n. 78: "Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast"
  • L.R. 18 febbraio 2010, n. 5: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno nonché per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore."
  • L.R. 29 dicembre 2011, n. 44: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)"

 

RIVERSAMENTO DIRETTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO AL COMUNE DI PESCARA

Si informa che il Comune di Pescara non ha attualmente in essere alcuna convenzione con il portale AIRBNB per la riscossione dell’imposta di soggiorno.
A seguito della e-mail di AIRBNB a parecchi gestori di case vacanza, ricorre quindi l’obbligo di segnalare che la normativa vigente richiamata in detta comunicazione (modifiche al D.L. 50/2017 introdotte dalla Legge 213/2023 “Finanziaria 2024”) si riferisce alla cosiddetta “cedolare secca” e non all’imposta di soggiorno.
Si invitano pertanto i gestori a non considerare tale comunicazione di AIRBNB ed a continuare a provvedere al riversamento diretto dell’imposta di soggiorno al Comune di Pescara con le consuete modalità.

 

Approfondimenti

Soggetto passivo e soggetto esente

Tenuto al pagamento dell’imposta di soggiorno è chi pernotta in una delle strutture ricettive, di ogni ordine e grado, situate nel territorio del Comune.

Non sono tenuti al pagamento dell’imposta i soggetti residenti nel Comune di Pescara.

Sono altresì esentati dal pagamento dell’imposta:

a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;

b) le persone che hanno compiuto il settantesimo anno di età;

c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;

d) le persone con disabilità riconosciuta dalle commissioni mediche provinciali e beneficiari dell'indennità di accompagnamento;

e) gli appartenenti alle forze di Polizia di Stato e locale, alle altre Forze Armate, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che pernottano per esigenze di servizio;

f) soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità dì soccorso umanitario;

g) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., contenente le generalità dell'accompagnatore e del paziente, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Misure del'imposta (tariffe)

L’imposta viene applicata a ciascun pernottante per ciascun giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni previste dal regolamento. L’imposta è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

La misura dell’imposta, a carico degli alloggiati, è determinata negli importi indicati nella seguente tabella:

Classificazione struttura - Tariffa
5 stelle1,50
4 stelle1,00
3 stelle1,00
2 stelle1,00
1 stella0,70
altre strutture*1,00

 

*Agriturismi, B&B; Case vacanza, Ostelli, Affittacamere, Campeggi e altre strutture ricettive non classificate

Obblighi del gestore

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti agli adempimenti strumentali e complementari alla riscossione dell’imposta, come appresso indicati.

Informare i propri ospiti sull’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno.

Riscuotere l’imposta e rilasciare apposita ricevuta utilizzando il software per la gestione dell’imposta di soggiorno o, in alternativa al rilascio dell’apposita ricevuta, inserendo l’importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno in fattura indicandolo come “operazione fuori campo Iva”.

A titolo esemplificativo si indica l’eventuale frase da inserire in fattura: "Si attesta che il cliente ha pagato l’imposta di soggiorno. L’importo sarà successivamente riversato al Comune ai sensi dell’articolo 4 e 7 del regolamento - operazione esclusa da IVA ex art.15 del D.P.R. 633/1972.

Nel caso di rifiuto alla corresponsione dell’imposta, il gestore a recepire la dichiarazione di rifiuto al versamento dell'imposta; nel caso in cui il cliente si rifiuti anche di compilare e sottoscrivere la dichiarazione, sarà cura del gestore redigere e firmare il documento, che dovrà essere conservato per eventuali controlli.

Dichiarazione trimestrale

Per la dichiarazione e ogni altro adempimento previsto, come da regolamento, è necessario utilizzare l’apposito software per la gestione dell’imposta di soggiorno.

Il gestore è tenuto a comunicare entro il quindicesimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre dell’anno solare, il numero complessivo dei pernottamenti nel corso del trimestre.

I pernottamenti comunicati vanno altresì distinti tra quelli effettuati da:

  • alloggianti tenuti al pagamento dell’imposta;
  • alloggianti esenti;
  • alloggianti esclusi in quanto residenti nel Comune di Pescara.
Conto di gestione modello 21

Presentazione da parte dei gestori delle strutture ricettive – Agenti contabili di fatto – entro il 30 gennaio dell'anno successivo (diverse modalità saranno per tempo comunicate).

I gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell’imposta di soggiorno, sono qualificabili come agenti contabili di fatto, in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale (c.d. maneggio) di denaro e beni di pertinenza pubblica.

L’agente contabile è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere annualmente la resa del conto della propria gestione (ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 93).

I gestori delle strutture ricettive, agenti contabili di fatto, dovranno trasmettere alla Società Adriatica Risorse S.p.A., entro il 30 gennaio dell'anno successivo, il conto della gestione relativo all’anno precedente, redatto su modello approvato con D.P.R. 194/1996 (c.d. Mod. 21). Il Comune di Pescara provvederà a trasmettere il conto degli agenti contabili alla Corte dei Conti.

AVVISO PER I GESTORI

Modalità di versamento

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Pescara corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Pescara dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre con le seguenti modalità:

  • mediante delega ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 241/97 e s.m.i.;
  • mediante bollettino postale o bonifico bancario sul conto di Tesoreria (IBAN  IT11Q0542404297000050000340);
  • mediante bollettino postale su ccp n.4655 intestato a Comune di Pescara
  • mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportello della Tesoreria Comunale le agenzie di credito convenzionate Banca Popolare di Bari.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso soggetto, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

In Comune di Pescara …

Consulta la pagina dedicata al servizio

Il regolamento è consultabile al seguente indirizzo

 

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Ultimo aggiornamento: 23/02/2024 12:43.30