Come richiedere contributi o altri vantaggi economici da parte di terzi per attività di pubblico interesse

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I contributi sono concessi per sostenere ed incentivare autonomi interventi, iniziative, attività, eventi da parte di soggetti terzi, che hanno fini di pubblico interesse a favore della comunità e promuovono la partecipazione popolare.

L’iniziativa/attività per la quale si richiede il sostegno economico del Comune deve rispondere a criteri generali quali significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell’iniziativa, nonché capacità di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico, sociale a livello locale e di promuovere l’immagine della Città in tutte le sue manifestazioni.

Le forme di sostegno che il Comune può erogare consistono in:

  • concessioni di contributi in denaro, in via ordinaria (a sostegno dell’attività ordinaria complessiva svolta dal soggetto richiedente, anche per singole iniziative, di interesse pubblico) e straordinaria (a sostegno di particolari iniziative a carattere straordinario), anche nell’ambito di forme di convenzione, collaborazione e co - progettazione;
  • attribuzione di altri vantaggi economici, tra cui l’esonero parziale o totale da tariffe e l’utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo o sistematico di beni comunali quali sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature di proprietà o nella disponibilità del Comune.

 

 

Tutte le informazioni sono riportate nel  Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici

Approfondimenti

Chi può chiedere il contributo o vantaggio economico

Possono chiedere ed ottenere i benefici del presente regolamento:

  • Le associazioni e i comitati costituitisi con statuto anche se privi di personalità giuridica, le fondazioni, le organizzazioni, gli enti senza scopo di lucro, che svolgano le loro attività sul territorio comunale, che sono iscritti all’albo delle libere forme associative;
  • Altri soggetti pubblici e privati non iscritti all’albo delle libere forme associative, che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell’iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l’attività prevista dallo statuto.
  • Non possono beneficiare di contributi i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali e di categoria economica o lavorativa.
  • I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi , ma solo di vantaggi economici, laddove l’iniziativa abbia straordinaria valenza artistica, culturale, sociale o istituzionale attestata dall’assessore competente.
  • Non possono beneficiare di contributi ordinari i soggetti di cui al secondo capo
  • I contributi ordinari e straordinari possono essere concessi esclusivamente per attività e soggetti senza scopo di lucro, ovvero laddove non vi sia distribuzione di utili ai soci e non si svolga attività commerciale se non occasionalmente e limitatamente al conseguimento degli scopi sociali.
  • Per i soggetti senza scopo di lucro, i contributi ordinari e straordinari e i vantaggi economici possono essere concessi anche in occasione di manifestazioni ed eventi con ingresso a pagamento, fatte salve le condizioni di occasionalità degli stessi, laddove venga riscontrata e motivata l’alta qualità dell’attività proposta e la notevole rilevanza per la collettività.
  • Per i soggetti aventi scopo di lucro, i vantaggi economici possono essere concessi anche in occasione di manifestazioni ed eventi con ingresso a pagamento, laddove venga riscontrata e motivata l’alta qualità dell’attività proposta e la notevole rilevanza per la collettività.

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Ultimo aggiornamento: 17/07/2023 12:22.49