Accedere agli atti per l'edilizia (SUE)

Accedere agli atti per l'edilizia (SUE)

Per tutelare i propri diritti, il cittadino può chiedere di visionare o estrarre una copia di documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione. La Legge 07/08/1990, n. 241 garantisce questo diritto per favorire la partecipazione e per assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa.

Se l'accesso agli atti rende necessaria una verifica sull'effettivo interesse del richiedente o sull'eventuale presenza di controinteressati, si parla di accesso formale. Se invece non esistono controinteressati si parla di accesso informale, e in questo caso è possibile chiedere verbalmente l'accesso presso l'ufficio competente che esaminerà la richiesta immediatamente e senza formalità (Decreto del Presidente della Repubblica 12/04/2006, n. 184, art. 5).

Il procedimento può essere differito, ad esempio quando i documenti chiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso.

Nel caso gli estremi edilizi non siano noti, è necessario effettuare una ricerca preliminare presso l'Ufficio Archivio del Servizio Sportello Unico e Condono e/o SUAP, per pratiche relative a immobili con destinazione commerciale, avendo cura di fornire documentazione e/o informazioni che rendano possibile all’ufficio rintracciare la pratica edilizia. È fondamentale conoscere l’esatto intestatario del titolo cercato. Se non si dispone tale “essenziale” informazione, si suggerisce di eseguire una ricerca catastale presso l’Agenzia delle Entrate; visura storica e/o per immobile, antecedente all’impianto meccanografico del 1987, risalendo al nome della persona giuridica o fisica registrato al primo accatastamento e, attingere ad ogni informazione utile che possa aiutare a raggiungere il risultato atteso nella ricerca. Gli atti antecedenti al 1961 non sono conservati presso gli archivi dell’Ente, ma presso l’Archivio di Stato.

Relativamente alle decisioni di non accoglimento, parziale accoglimento o differimento, l’interessato ha facoltà di presentare richiesta di riesame al Difensore Civico regionale o ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente o dalla formazione del silenzio-assenso

Approfondimenti

Ufficio destinatario

Le pratiche edilizie sono gestite dal Servizio SUE e Condoni e dal Servizio SUAP per le pratiche inerenti ad attività commerciali successive al 2002.

Esclusioni dal diritto di accesso

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso nei casi previsti dalla Legge 07/08/1990, n. 241, art. 24. Le singole Pubbliche Amministrazioni individuano le categorie di documenti prodotti o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso.

Costo per la presa visione dei documenti

Per la presa visione è previsto il pagamento di un corrispettivo equivalente al costo di istruttoria, segreteria e conservazione archivistica.

La tabella relativa alle tariffe è la seguente:

Consultazione del cartaceo (ogni 4 fascicoli)

  • DIRITTI TECNICI: € 20,30
  • DIRITTI DI SEGRETERIA € 6,80
  • PER OGNI FASCICOLO IN PIU’ IL COSTO E’ DI € 4,60
ESEMPI PER LA PRESA VISIONECOSTO
da 1 a 4 fascicoli27,10 €
5 fascicoli31,70 €
6 fascicoli36,30 €
7 fascicoli40,90 €
8 fascicoli45,50 €
9 fascicoli50,10 €
10 fascicoli54,70 €
Costo per la visione e/o estrazione copie dei documenti

Per il rilascio delle copie della documentazione richiesta è previsto il pagamento di un corrispettivo equivalente al costo di istruttoria, segreteria e digitalizzazione.

  • Richiesta copie con trasmissione in formato digitale (per ogni fascicolo)
  • DIRITTI TECNICI: € 41,70
  • DIRITTI DI SEGRETERIA € 6,80
ESEMPI PER LA RICHIESTA DI COPIE COSTO
singola copia48,50 €
2 copie31,70 €
3 copie145,50 €
4 copie194,00 €
5 copie242,50 €
6 copie291,00 €
7 copie339,50 €
Modalità per il pagamento

Gli importi su indicati dovranno essere versati sul c/c postale n° 19088657 intestato a Comune di Pescara – servizio tesoreria.

In alternativa tramite bonifico bancario ordinario sull’IBAN IT 35 D 07601 15400 000019088657

Indicare in CAUSALE “Diritti tecnici e di segreteria accesso atti” e il nominativo del richiedente. Non è necessario fare due distinti versamenti, è sufficiente sommare gli importi e farne uno solo, specificando però entrambe le causali.

Modalità per la consultazione

L’esame dei documenti avverrà, accertata la correttezza dei versamenti previsti, presso gli uffici del settore sviluppo economico, previo appuntamento che sarà comunicato esclusivamente via e-mail sopra comunicato o al numero d’utenza mobile indicati nella richiesta.

In Comune di Pescara …

RIFERIMENTI UTILI:

Per effettuare ricerche preliminari alla presentazione delle istanze è possibile prenotare un appuntamento utilizzando il servizio di PRENOTAZIONI ONLINE,di seguito alcune informazioni utili:

  • VIsita la pagina: PRENOTAZIONI ONLINE
  • Cliccare su: Effettua una prenotazione
  • Inserire le credenziali SPID o utilizzare la tessera sanitaria o la carta d’identità elettronica per accedere al servizio prenotazione
  • Cliccare, nella casella a sinistra, su: 01.4 – Accesso atti Pratiche edilizie
  • Scegliere il giorno e l’orario tra le fasce disponibili evidenziate in verde, proseguire e confermare la prenotazione.

 

CONTATTI TELEFONICI

Per informazioni di carattere generale e sullo stato di avanzamento delle richieste è possibile contattare telefonicamente nei seguenti giorni e orari:

lunedì, martedì, venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00

INFORMAZIONI UTILI

Come e a chi si presenta la domanda di accesso ai documenti amministrativi

Per l’esercizio del diritto di accesso, è necessario presentare formale richiesta di accesso agli atti utilizzando il seguente link Accesso agli atti per l'edilizia (SUE) | Città di Pescara

L’esame dei documenti avverrà, successivamente, solo a seguito di appuntamento fissato dall’istruttore assegnatario della pratica e presso gli sportelli dedicati del Servizio Edilizia Residenziale e Condoni, previo accoglimento dell’istanza che sarà comunicato all’indirizzo pec/mail indicato. Gli atti antecedenti al 1961 sono conservati all’Archivio di Stato.

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte. Non saranno evase domande contenenti indicazioni generiche che non consentano di individuare con certezza il documento richiesto o di valutare l’interesse che fonda l’esercizio del diritto di accesso e verranno sospese in attesa di integrazioni. I termini per l’espletamento della richiesta ripartiranno dal momento della completa integrazione.

Ogni istanza può richiedere più fascicoli edilizi purchè riferiti al medesimo immobile.

Nel caso i dati non siano noti è necessario effettuare una ricerca presso l’Ufficio Archivio Servizio Edilizia Residenziale e Condono e/o SUAP per pratiche di attività produttive (successive al 2002 – data di istituzione del SUAP del Comune di Pescara), avendo cura di fornire documentazione e/o informazioni che rendano possibile all’ufficio rintracciare la pratica edilizia.

E’ fondamentale conoscere il nominativo dell’intestatario del titolo cercato. Se non si conosce il nominativo il richiedente l’accesso agli atti deve eseguire prima una ricerca catastale presso l’Agenzia delle Entrate: visura storica e per immobili antecedenti all’impianto meccanografico del 1987 andare in catasto per visionare il cartaceo ivi presente).

Quanto tempo ci vuole per l’evasione della richiesta di accesso?

L’ufficio deve concludere il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta con l’accoglimento dell’istanza, ad eccezione dei casi di sospensione o differimento.

Ritiro o visione degli atti

In ogni caso l’invio delle copie digitalizzate o la visione degli atti in formato digitale deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell’istanza di accesso. Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato e l’interessato potrà eventualmente ottenere l’accesso soltanto presentando una nuova istanza.

Cosa fare in caso di rigetto della richiesta?

È possibile fare ricorso al Difensore Civico regionale o al TAR – Sezione Abruzzo:

  • contro le determinazioni amministrative che negano il diritto di accesso;
  • in caso di diniego implicito per decorrenza del termine di 30 giorni senza avere ricevuto risposta;
  • in caso di differimento dell’esercizio di accesso.

Il ricorso può essere presentato personalmente e la parte può stare in giudizio senza l’ausilio di difensore.

Servizi

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Ultimo aggiornamento: 22/05/2025 22:09.25