Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica PROCEDURA AI SENSI ART. 242-ter DEL TUA

Realizzazione interventi e opere nei sito oggetto di bonifica – cosa fare? Approfondimenti necessari a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 37, comma 1, lettera c), della legge n. 108 del 2021

Le tipologie di interventi e opere che possono essere realizzate nei siti oggetto di bonifica sono quelle indicate al comma 1 dell’art. 242-ter del TUA, di seguito richiamate:

  • progetti del PNRR, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l’installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Nei casi in cui il sito oggetto di bonifica sia stato già caratterizzato ai sensi dell’art. 242 del TUA, le disposizioni dell’art. 242-ter si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma che comportano occupazione permanente di suolo (rif. comma 1-bis dell’art. 242-ter)

– Indicazioni generali

La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis è effettuata da parte dell’Autorità competente1 ai sensi del Titolo V, Parte Quarta, del TUA, nell’ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il comma 3 dell’art. 242-ter del TUA stabilisce che per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis del medesimo articolo (e precedentemente elencate), nonché per quelle di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, l’Autorità competente individui quelle che non necessitano della preventiva valutazione definendo altresì, qualora necessario, i criteri e le procedure nonché le modalità di controllo. Per le aree ricomprese nei SIN, tali categorie di interventi sono disciplinate dal Regolamento adottato dal MASE con Decreto del 26 gennaio 2023, n. 45 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2023). Per le aree non ricomprese nei SIN, la Regione Abruzzo non ha ancora adottato uno specifico Regolamento a cui riferirsi ma ha reso disponibile la modulistica da utilizzare per l’istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all’art. 242-ter del TUA, scaricabile da questo portale al seguente link.

Il comma 4, lettera c) dell’art. 242-ter del TUA dispone che le attività di scavo siano effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, vanno rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo vanno gestiti nel rispetto del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120

PROCEDURA PER IL SOGGETTO INTERESSATO (aree non ricomprese nei SIN)

CASO 1 – Area oggetto di intervento non ancora caratterizzata ai sensi dell’art. 242 del TUA

In riferimento al punto a) del comma 4 dell’art. 242-ter:

– il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l’ARTA Abruzzo che si pronuncia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito (in caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l’ISPRA che si pronuncia entro i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente).

– il proponente, 30 giorni prima dell’avvio delle attività d’indagine, trasmette agli Enti interessati il Piano di indagini preliminari con la data di inizio delle operazioni. Qualora l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all’articolo 245, comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.

Qualora l’indagine preliminare accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il procedimento si conclude nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 242.

CASO 2 – Area oggetto di intervento in presenza di attività di messa in sicurezza operativa in essere

In riferimento al punto b) del comma 4 dell’art. 242-ter:

  • il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all’ARTA Abruzzo da effettuarsi con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all’avvio delle opere. Al termine dei lavori, l’interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa.

CASO 3 – Area oggetto di intervento già caratterizzata ai sensi dell’art. 242 del TUA

L’art. 242-ter non contempla il caso specifico ma l’allora Ministero della Transizione Ecologica – MITE (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE) in una nota di chiarimenti trasmessa con prot. n. 0049407 del 10/05/2021, ha precisato che (testualmente):

OMISSIS…istanze per interventi su installazioni diverse da impianti termoelettrici che comportano una riduzione degli impatti ambientali, qualora non dovessero rientrare in altre fattispecie espressamente individuate nel comma 1, possono essere presentate solo ai sensi dell’art. 25 del DPR 120/2017. In tal caso il sito deve essere già caratterizzato, intendendo con ciò che deve essere concluso, con l’approvazione dei risultati dell’analisi di rischio, il processo di caratterizzazione descritto nell’allegato 2 al titolo V, parte quarta del D.Lgs 152/2006

Secondo le indicazioni ministeriali prima richiamate, in questo caso riguardante l’attuazione di interventi e opere in area d’intervento già caratterizzata, il soggetto interessato dovrebbe attenersi alle disposizioni di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 120/2017 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

  1. Per le aree ricomprese nei Siti di Interesse Nazionale (SIN), l’Autorità competente è rappresentata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE); in tutti gli altri casi, invece, l’Autorità competente è rappresentata dalla Regione (nella Regione Abruzzo, gli adempimenti dell’art.242 “Procedure operative ed amministrative del TUA, sono di competenza comunale, così come stabilito dalla L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” , art.6 – comma 4, lettera b.)

 

CRITICITA’ PROCEDIMENTALI INTRODOTTE CON IL NUOVO DETTATO NORMATIVO

Prima dell’entrata in vigore dell’art. 242-ter, il Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/06, c.d. Testo Unico sull’Ambiente – TUA), nella sezione normativa dedicata alla bonifica di siti contaminati (Titolo V alla Parte Quarta), non contemplava il divieto espresso alla realizzazione di interventi edilizi, urbanistici e di sviluppo industriale, in aree potenzialmente contaminate o sottoposte a bonifica. Vigeva, sostanzialmente, il principio generale volto ad assicurare, attraverso le disposizioni contenute nelle procedure operative ed amministrative di cui all’art. 242 del TUA, che gli interventi di risanamento ambientale di un sito da parte del soggetto interessato, fossero attuati in tempi definiti e quanto più stringenti possibili. L’azione amministrativa era comunque volta ad attuare ed a conformarsi agli importanti principi generali, discendenti in gran parte dalla normativa europea, sanciti alla Parte Prima del TUA. I principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» e dello sviluppo sostenibile, quest’ultimo, di particolare rilevanza in quanto teso a garantire, nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, che gli interessi legati alla tutela dell’ambiente fossero considerati prioritariamente.

Le disposizioni contenute nell’art. 242-ter, che è stato introdotto dal legislatore con l’obiettivo di “semplificare le procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica”, hanno in realtà generato una serie di criticità. La principale di queste è rappresentata dal fatto che il comma 1 del suddetto articolo di legge riporta un elenco delle tipologie di progetti e di interventi che possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica, potendo significare, quindi, l’esclusione di tutte le altre tipologie non ricomprese nella lista. Questa lettura potrebbe condurre, in estrema sintesi, a ritenere che per la realizzazione di interventi non contemplati al comma 1, come ad esempio interventi di edilizia residenziale pubblica o privata, occorrerebbe necessariamente portare a conclusione le operazioni di risanamento ambientale del sito prima di poter ottenere il titolo edilizio. E’ una deduzione, come tentiamo di spiegare meglio dopo, che rischia di essere assolutamente ostativa ai processi di rigenerazione, riqualificazione e bonifica.

Le ulteriori ambiguità individuabili nell’art. 242-ter sono riepilogate di seguito:

  • al comma 4 sono indicate le procedure e le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati, da rispettare e alla lettera b è specificato che <<in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente…OMISSIS…>>, mentre l’art. 25 del DPR n. 120/17, che regolamenta le attività di scavo nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati (quindi caso analogo ad una messa in sicurezza operativa), impone l’attuazione di un piano di dettaglio concordato preliminarmente con l’ARPA competente con modalità analoghe a quelle previste invece al comma 4, lettera a) dell’art.242-ter, lì dove la caratterizzazione non vi è stata. In sintesi, si rileva una difformità di procedura tra quanto indicato nell’art. 242-ter del TUA (mera comunicazione dell’inizio lavori nei casi in cui sia già attiva una messa in sicurezza operativa) e quanto invece disposto dall’art. 25 del DPR 120/17 (necessità di eseguire un’indagine ambientale da concordare preventivamente con ARPA);
  • le indicazioni riportate al comma 1 sono in parte sovrapponibili a quelle già previste all’art. 242 comma 9 che così recita <<…OMISSIS…Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi>>;
  • al comma 4 si menziona la messa in sicurezza operativa ma non compare alcun riferimento ad un procedimento di bonifica pervenuto alla fase di approvazione dell’Analisi di Rischio (caso frequente) e che porterà, successivamente, alla predisposizione di un progetto di bonifica del sito;

A valle degli approfondimenti condotti, anche confrontandosi con esperti di diritto ambientale, tenendo bene in considerazione l’intenzione del legislatore che ha voluto semplificare e velocizzare i procedimenti autorizzativi per interventi considerati di interesse pubblico in aree sottoposte a procedimenti ambientali, le apparenti ambiguità introdotte dall’art.243-ter TUA si dissolvono se si riconduce la sua applicabilità ai casi contemplati al comma 1 e 1-bis, che quindi hanno la possibilità, in quanto ritenuti di interesse diffuso, di viaggiare più rapidamente con le agevolazioni di cui al comma 4, mentre tutti gli altri casi devono essere ricondotti a procedimenti ordinari. Ne consegue che gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia non sono impediti, ma comunque non devono contrastare in alcun modo con gli interventi di ripristino, messa in sicurezza, bonifica e l’uso definitivo delle aree risanate deve essere compatibile con gli obiettivi di qualità ambientale raggiunti nei terreni e nelle acque sotterranee.

In definitiva si ritiene che i progetti di bonifica devono essere comprensivi di quegli interventi previsti nei progetti di riqualificazione urbanistico-edilizia utili o necessari al raggiungimento degli obiettivi qualitativi prefissati (come ad esempio l’esecuzione di scavi per la realizzazione di fondazioni, la realizzazione di solette impermeabili, movimentazione terra per la sistemazione del lotto, progettazione del verde etc.). Il rilascio del titolo edilizio non è e non deve essere impedito, ma deve essere sub iudice, nel senso che l’attuazione è subordinata al rispetto del progetto di risanamento ambientale. L’immobilismo è pericolosa concausa del degrado ambientale e quindi socio economico dei luoghi, effetti certamente non voluti dal legislatore.

Lo sforzo del Servizio comunale è quello di indirizzare la progettazione urbanistica ed edilizia, tanto pubblica quanto privata, per armonizzarla ai necessari interventi di riqualificazione ambientale in siti compromessi. Importanti luoghi di riqualificazione stanno vedendo applicato questo approccio: l’area di risulta della ex stazione ferroviaria, l’area dell’ex cementificio Sacci, l’area della ex Fonderia Camplone, l’area del Piano Particolareggiato n.7 e dell’ex autodemolizioni Abbondanzia (zone limitrofe al Carcere); medesimo approccio si cercherà di adottare per quella che sarà, ci si augura presto, la riqualificazione delle aree in bonifica degli ex depositi di carburante Di Properzio, degli ex depositi carburante Laureti di via Doria e degli ex depositi carburanti dei F.lli Ricci di viale Marconi.

 

Pagina aggiornata il 20/12/2025

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