
L’assegno al nucleo familiare (ANF) è un sostegno economico per le famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente. I nuclei familiari devono essere composti da più persone e il reddito complessivo deve essere inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.
L’assegno al nucleo familiare spetta a:
- lavoratori dipendenti
- lavoratori dipendenti agricoli
- lavoratori domestici
- lavoratori iscritti alla gestione separata
- titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS
- titolari di prestazioni previdenziali
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
Approfondimenti
Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio celebrazione del matrimonio).
La cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge).
Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.
L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).
L’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente (circolare INPS 27/05/2016, n. 92).
I redditi del nucleo familiare sono quelli assoggettabili all'IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).
Non devono essere dichiarati tra i redditi:
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge
- le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità
- le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
- gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione
- l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli
- il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente assimilato.
L'assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell'INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione.
Il diritto all’assegno per il nucleo familiare cessa alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni per il riconoscimento dello stesso: ad esempio, nel caso di separazione legale dal coniuge decade per l’ex coniuge, mentre, resta valido per i figli affidati;
A partire dal 1° marzo 2022 è entrato in vigore l’Assegno Unico Universale per i figli a carico, introdotto dall’articolo 1 del Dlgs numero 230 del 2021.
Successivamente al 1° marzo 2022 ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare.
Gli assegni familiari continueranno ad essere erogati per i soli nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi (con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato) dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
La domanda va presentata per ogni anno a cui si ha diritto tenendo conto che il periodo di attribuzione decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.
Se il richiedente svolge attività lavorativa dipendente, la domanda va presentata al proprio datore di lavoro utilizzando il modello telematico.
In tal caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto, nel termine di prescrizione di cinque anni.