Accesso documentale
( L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art22 )

In assenza controinteressati è possibile chiedere verbalmente l'accesso ai documenti presso l'ufficio competente. Se invece sono presenti controinteressati occorre presentare una domanda formale utilizzando la specifica modulistica.

Iter

Il procedimento può essere sospeso per un massimo di 10 giorni quando ci sono controinteressati. In questo caso, la Pubblica Amministrazione che ha ricevuto la domanda di accesso agli atti è tenuta a dare comunicazione ai controinteressati, inviando una copia della stessa. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione alla domanda d'accesso. Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione decide in merito alla domanda.

Il procedimento può essere differito, per esempio quando i documenti chiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso.

Se la domanda di accesso agli atti è incompleta, l'amministrazione, entro 10 giorni, dà comunicazione al richiedente e il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della domanda corretta.

L'accoglimento della domanda di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi e un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni per prendere visione dei documenti o estrarne copia.

Il responsabile dell'ufficio valuta se la domanda è ammissibile: se la risposta è positiva il cittadino può visionare e ottenere copia dei documenti. L'accesso può essere negato quando i dati e le informazioni contenute nell'atto riguardano la riservatezza o la vita privata delle persone oppure quando la motivazione non è ritenuta valida.

Durata massima del procedimento amministrativo
30 giorni
Pagamenti
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

La presentazione della pratica per l’accesso agli atti amministrativi non prevede alcun pagamento.

L’atto di accoglimento stabilisce il costo delle copie, determinato sulla base della tariffa approvata con delibera di Giunta Municipale, correlata in ogni caso al solo costo di riproduzione, ai diritti di bollo, di ricerca e di visura, come stabilito dalla Legge 07/08/1990, n. 241, art. 25.

Per le richieste di accesso agli atti edilizia privata è necessario il versamento dei diritti tecnici e di segreteria nelle modalità indicate sul sito del Sue consultabile al seguente link.

Se si chiede una estrazione di copia conforme all'originale, occorre acquistare anche una marca da bollo da 16,00 € da apporre sulla copia conforme.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il vigente Regolamento Comunale per l’esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi (Legge 07/08/1990, n. 241) e per il diritto di accesso civico (Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33) al seguente link https://www.comune.pescara.it/node/2444


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Moduli da compilare e documenti da allegare
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Documentazione comprovante il titolo dichiarato
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Ultimo aggiornamento: 27/12/2023 04:21.15