L’adozione è un istituto giuridico che offre ai minori in stato di abbandono una famiglia adeguata che garantisca la loro crescita. La legge prevede l’adozione di minori residenti in Italia (adozione nazionale) e l’adozione di bambini stranieri residenti all’estero (adozione internazionale)
ADOZIONI NAZIONALI
Quando il bambino, residente in Italia, è privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, viene dichiarato lo stato di abbandono e lo stato di adottabilità da parte del Tribunale dei Minorenni. E’ sempre il Tribunale per i Minorenni che sceglie fra le coppie che hanno presentato la domanda, quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
Individuata la coppia il Tribunale dispone l’affidamento preadottivo del minore alla famiglia per un anno. Durante questo periodo il bambino e la famiglia vengono seguiti dai Servizi sociosanitari, i quali riferiscono al Tribunale per i Minorenni sullo svolgimento dell’affidamento preadottivo ed assicurano il sostegno necessario. Se l’affidamento preadottivo ha esito positivo, il Tribunale per i Minorenni decreta l’adozione.
ADOZIONI INTERNAZIONALI
L’adozione internazionale consente a coppie italiane di adottare minori di nazionalità straniera residenti all’estero. L’adozione internazionale è possibile solo quando non è stata trovata una famiglia idonea nello Stato di origine del minore. Nell’adozione internazionale la famiglia adottiva diviene famiglia multietnica perché accoglie un bambino con la sua storia, i suoi costumi avvicinando razze e lingue diverse. Le coppie entro un anno dal decreto di idoneità ricevuto dal Tribunale per i Minorenni può rivolgersi ad un Ente autorizzato per le adozioni internazionali per iniziare la procedura presso il Paese estero prescelto. Il bambino deve essere dichiarato in stato di abbandono e adottabile nel Paese di origine, se lo Stato estero è firmatario della Convenzione dell’Aja o ha stipulato un accordo bilaterale con l’Italia il suo provvedimento di adozione ha gli stessi effetti dell’adozione nazionale legittimante. La Commissione per le Adozioni internazionali verifica che il provvedimento straniero rispetti le condizioni contenute nella Convenzione dell’Aja, autorizza l’ingresso e la permanenza in Italia del bambino e rilascia il certificato di conformità alla Convenzione. Il Tribuna per i Minorenni verifica che siano state rispettate tutte le condizioni e le procedure previste dalla Convenzione e, trascorso un anno dall’ingresso del bambino nella famiglia adottiva, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
I servizi, seguiranno il bambino e la sua famiglia e terranno informato il Tribunale per i Minorenni, segnalando eventuali difficoltà e gli opportuni interventi.
Con l’adozione il bambino diventa figlio legittimo degli adottanti, ne assume e ne trasmette il cognome e perde quello originario, cessano i rapporti giuridici con la famiglia d’origine.
Possono adottare le coppie coniugate da almeno tre anni, la riforma del 2001 consente che ad una durata minore del matrimonio possa essere aggiunto, per raggiungere i tre anni, un eventuale periodo di convivenza stabile prematrimoniale, la coppia non deve essere separata neanche di fatto e la loro età deve superare quella del bambino di almeno 18 anni e di non più di 45. Salvo eccezioni nell’interesse del minore.
Fax 085 / 4283047
email: leone.liviana@comune.pescara.it
Pagina aggiornata il 27/11/2025