Stalle di sosta: segnalazione certificata di avvio, modifica, variazione o cessazione dell'attività
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L'esercizio delle stalle di sosta ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile da parte dei negozianti, dei gestori di alberghi, mascalcie, mulini e pubblici esercizi è subordinato ad autorizzazione del sindaco, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1954-02-08;320~art17
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